RESIDENZA, PRINCIPI DI FISCALITA', WORLD WIDE TAX. Per coloro che hanno chiesto ed ottenuto la residenza in Romania, l’aliquota del 16 % colpisce il reddito ovunque esso sia stato prodotto, invece per i non residenti il 16 % colpisce solo il reddito prodotto all’interno della Romania.
Persone giuridiche: l'imposta ordinaria sull'utile netto delle società è pari al 16 %. A fianco ad essa si collocano le ritenute alla fonte dei dividendi da distribuire ai soci. Le ritenute alla fonte possono anche mancare e cambiano dal 10 % al 16 % a seconda dei casi. Le ritenute sono pari a 0 in caso di distribuzione di dividendi a persone giuridiche UE che detengono meno del 15 % del capitale da almeno 2 anni consecutivi decorrenti dalla data di costituzione della società, ovvero dalla data di acquisto della quota societaria, sino alla data del pagamento e sono pari al 10 % se il beneficiario detiene il 25 %, alle stesse condizioni poc'anzi illustrate. In tutti gli altri casi sono pari al 16 %.
Rapporti tra Italia e Romania: la convenzione internazionale in tema di doppia imposizione fiscale e l’art. 118 del cod. fisc. Rumeno.
Sotto il titolo "Coroborarea prevedilor codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri" ( Verifica prevista dal codice fiscale sulle convenzioni per evitare la doppia imposizione ) l’art. 118 del codice fiscale rumeno attualmente in vigore – O.U.G. n° 123 approvato in data 07.12.2004 – sancisce al primo comma:
Principio della prevalenza delle convenzioni bilaterali sul diritto interno rumeno.
Contenuto del principio: tutti gli accordi bilaterali relativi alle convenzioni internazionali stipulati dalla Romania con altri paesi per evitare il regime delle doppie imposizioni prevalgono sulla normativa interna. Pertanto, l’art. 118 del cod. fisc. rumeno, per quanto riguarda l’Italia, rinvia implicitamente all’accordo firmato dalla Romania con la Repubblica Italiana nel 1977. Tale convenzione è stata recepita nel nostro diritto interno ed è applicabile a cominciare dall’01/01/1979.
Tipologie di imposte: l’art.2 della convenzione elenca le imposte che godono dell’esonero dalla doppia imposizione. Esse sono : le imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, l’imposta dei redditi sui salari, l’imposta sui redditi realizzati in Romania da persone fisiche e giuridiche non residenti, l’imposta sui redditi delle società con capitale misto rumeno e straniero, l’imposta sui redditi derivanti da attività di libere professioni, l’imposta sui redditi derivanti da attività produttive nonché dalle imprese diverse da quelle di Stato, l’imposta sui redditi derivante dall’affitto di terreni e fabbricati in Romania, l’imposta sui redditi derivanti dalle attività agricole.
Stabile Organizzazione: per l’art.5 l’espressione "stabile organizzazione" indica una sede fissa in cui l’impresa svolge in tutto od in parte la sua attività.
Questa norma è di fondamentale importanza ai fini dell’esonero dalla doppia imposizione fiscale tra Italia e Romania poiché i redditi prodotti dalla stabile organizzazione imprenditoriale saranno tassabili nel paese contraente ove ha sede la stabile organizzazione dei beni e dei servizi che hanno prodotto tale reddito.
L’espressione stabile organizzazione comprende la sede della direzione, la succursale, l’ufficio od un cantiere con installazioni che abbiano una durata superiore a 12 mesi. Non si considera invece stabile organizzazione il magazzino di deposito delle merci o l’ufficio utilizzato al solo fine di acquistare o scambiare merci.
Redditi Immobiliari : i redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi derivanti dalle attività agricole o forestali sono imponibili nello stato contraente in cui detti beni sono situati. Si considerano beni immobili tutti i diritti reali derivanti dal bene immobile compreso l’usufrutto.
Utili delle Imprese: gli utili di un’impresa di uno stato contraente sono imponibili soltanto in detto stato, a meno che l’impresa svolga la sua attività anche nell’altro stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione. In tal caso per non pagare due volte le stesse tasse sugli utili, ciascuno stato contraente applicherà le proprie tasse ed imposte ove ha sede la stabile organizzazione imprenditoriale. Pertanto, se l’impresa svolge la sua attività in entrambi gli stati contraenti, gli utili di impresa sono imponibili in entrambi gli stati nelle misura in cui detti utili sono attribuibili al concetto di stabile organizzazione. Per determinare gli utili sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti da ciascuna stabile organizzazione. Gli utili sono determinati annualmente.
Dividendi: il termine dividendi designa i redditi derivanti da azioni o diritti di godimento sulle quote societarie.
Brevemente, l’art. 10 della convenzione sancisce questa disciplina: i dividendi distribuiti ove ha sede la stabile organizzazione imprenditoriale di uno stato contraente sono imponibili solo in tale stato salvo che essi non vengano successivamente distribuiti nell’altro stato contraente . In tale ultimo caso i dividendi vengono tassati nell’altro stato mediante il meccanismo del credito di imposta. Pertanto i dividendi versati da una società residente – rectius domiciliata – di uno stato contraente ad un residente dell’altro stato contraente sono imponibili anche in detto altro stato.
Redditi prodotti all'estero e quadro RW - Normativa Italiana.
I cittadini residenti in Italia con attività all'estero devono indicare nel quadro RW del Modello Unico:
- i trasferimenti di denaro da e verso l’estero, i certificati di serie o di massa o titoli, per cause diverse dall’investimento all’estero o dall’attività estera di natura finanziaria, effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti ;
- la consistenza a fine anno, degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria;
- i trasferimenti da, verso e sull’estero che hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività finanziarie estere;
L'obbligo non sussiste :
- quando l'ammontare del reddito all'estero è inferiore a 12.500,00 euro.
- per i contratti conclusi con l’intervento di intermediari residenti, anche in qualità di controparti.
- per i depositi ed i conti correnti, se i redditi che ne derivano sono riscossi attraverso intermediari residenti.
Regime degli Immobili detenuti all'estero :
Tutte le compravendite suscettibili di generare plusvalenze - acquisto e vendita nell'arco di un quinquennio - e gli affitti di immobili all'estero devono essere obbligatoriamente registrati nel quadro RW, salve le norme della convenzione Italia-Romania del 1977 illustrata qui di seguito.
Per gli immobili vige l'obbligo della registrazione nel quadro RW, osservando i seguenti rilievi :
1) Per gli immobili liberi, ossia non affittati o dati in locazione, soggetti nel paese straniero ad un regime di tassazione mediante applicazione di tariffe d’estimo od in base a criteri simili a quelli Italiani - rendite catastali - vige l'obbligo della registrazione nel quadro RW con l'indicazione della tassazione applicata.
2) Per gli immobili affittati bisogna distinguere: se lo Stato estero tassa i canoni, in Italia si dichiara l’imponibile estero senza alcuna deduzione di spese. Se invece il reddito della locazione non è tassabile all’estero, l’imponibile in Italia è dato dal canone ridotto del 15%.
Plusvalenza in Romania, vendita, trasferimento di immobili e di terreni.
La materia e in continua evoluzione. Indichiamo qui di seguito lo schema del "Capital Gain", "Real Estate Tax" entrato in vigore nel 2007, che delinea due scaglioni, avvertendo il lettore che il valore al rogito dovra' sempre essere dichiarato in Ron ( negli ultimi tre anni la moneta locale ha avuto delle oscillazioni continue ed altalenanti, nei confronti dell'euro, con variazioni positive e negative dal 10 al 20 %, ovvero da 4 ron a 4,4 ron ) :
Compravendita entro i 3 anni dalla precedente.
- Si applica il 3 % sul valore della vendita dichiarato al rogito Notarile quando esso sia inferiore a 200.000 Ron, in ipotesi di successivo trasferimento entro 3 anni dalla data del precedente acquisto.
- Si applica un'aliquota fissa pari a 6.000 Ron + il 2 % applicato sul valore che eccede la somma di 200.000 Ron, in ipotesi di successivo trasferimento entro 3 anni dalla data del precedente acquisto.
Compravendita oltre i 3 anni dalla precedente.
- Si applica il 2 % sul valore dichiarato al rogito quando esso sia inferiore a 200.000 Ron, in ipotesi di successivo trasferimento oltre i 3 anni dalla data del precedente acquisto.
- Si applica un'aliquota fissa pari a 4.000 Ron + 1 % quando il prezzo dichiarato al rogito sia superiore a 200.000 Ron.
La Legge sulle Società Commerciali n 30/1990 e successivi aggiornamenti.
Le forme giuridiche per la costituzione della società commerciale in Romania sono sostanzialmente le medesime previste dalla normativa italiana, quindi :
-società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società per azioni;
Osserviamo che questo Studio ha eseguito la traduzione dell'intero corpo normativo colle successive integrazioni dal 1990 ad oggi. L'estratto della traduzione qui di seguito allegato ha solo valore esemplificativo. Per richiedere consulenza sulla costituzione di società ovvero sulla disciplina, contattate lo Studio. Grazie.